Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (“Decreto”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021, n. 202, e in vigore dal 25 agosto 2021, introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.
Il Decreto risponde alla necessità delle imprese di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Vengono introdotti strumenti nuovi e adeguate misure già esistenti per indirizzare le imprese verso soluzioni concordate, ossia alternative al fallimento, di ristrutturazione o risanamento aziendale.
In sintesi, il Decreto prevede:
La composizione negoziata della crisi
È un percorso accessibile a tutti gli imprenditori, solo su base volontaria, che mira a prevenire la crisi o l’insolvenza.
L’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può avvalersi dello strumento quando risulti “ragionevolmente perseguibile” il risanamento dell’impresa.
L’istanza di accesso avviene tramite una piattaforma telematica (in corso di allestimento) che conterrà una check-list con indicazioni operative e un test pratico per verificare la fattibilità del risanamento.
L’imprenditore è affiancato da un esperto indipendente, un “facilitatore” imparziale e tenuto alla riservatezza, selezionato da un elenco di esperti costituito presso ogni CCIAA.
A partire dalla pubblicazione dell’istanza presso il Registro Imprese, sono inibite le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e la pronuncia di fallimento; inoltre non sono acquisibili diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore. Restano invece esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
La gestione dell’impresa resta all’imprenditore, con obbligo d’informativa all’esperto dei pagamenti e degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. L’atto dispositivo può essere compiuto anche in caso di segnalazione contraria dell’esperto, il quale iscrive il proprio dissenso nel Registro Imprese con l’effetto di escludere l’esenzione da revocatoria.
Se l’esperto individua possibilità di risanamento effettive, si avviano le trattative con la partecipazione di tutti gli interessati. Se invece non si ravvisano prospettive di risanamento, l’esperto dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, senza che ciò comporti l’avvio di un percorso concorsuale obbligato.
La conclusione delle trattative può sfociare alternativamente in:
L’imprenditore dispone di 180 giorni per individuare una soluzione adeguata. Il termine è prorogabile e decorre dall’accettazione dell’esperto.
Il debitore ricorre al Tribunale soltanto in tre ipotesi:
Il concordato liquidatorio semplificato
La procedura può essere attivata entro 60 giorni dall’esito negativo delle trattative avviate per la composizione negoziata della crisi.
L’imprenditore presenta una proposta di concordato con cessione di beni unitamente al piano di liquidazione.
Si tratta di una forma di concordato preventivo liquidatorio privo di votazione, con possibilità di liquidare gli asset senza vendite competitive (è sufficiente che il liquidatore giudiziale verifichi l’assenza di soluzioni migliori sul mercato) e con un’omologazione di cui è presupposto il previo accertamento di fattibilità del piano.
Il debitore non è tenuto a garantire il pagamento dei creditori entro soglie predefinite. Tuttavia, si richiede che ciascun creditore dissenziente riceva un trattamento economico almeno pari a quello che gli sarebbe spettato nello scenario attuativo della responsabilità patrimoniale in concreto più probabile.
Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, nonché acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, fissa la data dell’udienza per l’omologazione e nomina un ausiliario, il quale è chiamato unicamente a redigere un parere sulla fattibilità del piano liquidatorio.
Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo.
Le modifiche alla Legge Fallimentare
Il Decreto introduce inoltre modifiche significative alla Legge Fallimentare in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito, anticipando alcune previsioni del CCII.
In particolare: