Con il Decreto Legge Cura Italia n. 18, del 17 marzo 2020 (“CI”), il Governo italiano ha introdotto, tra gli altri provvedimenti, alcune misure tese a semplificare la procedura di approvazione del bilancio civilistico nonché la assunzione delle delibere, sia su materie ordinarie che straordinarie, delle società al fine di sostenerle nell’attuale situazione di emergenza da Covid-19.
Il CI è entrato in vigore il 17 marzo 2020 e il relativo iter di conversione non si è ancora completato, per cui esso è ancora soggetto a modifiche da parte del Parlamento italiano.
Misure sono state adottate, in particolare, con riferimento alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, dall’articolo 106 del CI, il quale prevede:
Il differimento del termine per l’approvazione del bilancio civilistico
Il comma 1 dell’art. 106 del CI statuisce che, in deroga agli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis c.c. (che stabiliscono in 120 giorni il termine per la convocazione dell’assemblea annuale delle società per azioni e a responsabilità limitata) e a qualunque diversa disposizione dello statuto sociale, l’assemblea per l’approvazione del bilancio civilistico 2019 dovrà essere convocata entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio sociale.
Tale differimento opera in modo automatico e, pertanto, indipendentemente dalla presenza nello statuto sociale del richiamo espresso al ricorso al maggior termine e/o all’esistenza di quelle speciali necessità relative alla struttura e allo scopo della società che sono di norma richieste per giustificare tale differimento.
Pertanto, per le società il cui esercizio si chiuda in coincidenza con la fine dell’anno solare, l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio civilistico 2019 dovrà essere convocata e tenuta entro il 28 giugno 2020 (invece che entro il 29 aprile 2020) in prima convocazione ed entro il 29 luglio in seconda convocazione, per le società il cui statuto preveda questa possibilità.
Nulla è previsto in merito alle deliberazioni dell’organo amministrativo (sia esso monocratico o collegiale, costituito in consiglio, o composto da amministratori con poteri congiunti o disgiunti) le quali, pertanto, dovranno continuare a seguire le disposizioni già previste dallo statuto sociale o dalla legge, se applicabili, in materia di riunioni e adozione di delibere.
Va tuttavia evidenziato che, diversamente da quanto previsto nel caso di ricorso al maggior termine ai sensi dell’art. 2364, c. 2, c.c. (qualora richiamato nello statuto sociale), il differimento del termine per l’approvazione del bilancio civilistico a 180 giorni stabilito dal CI opera in modo automatico e, pertanto, non deve essere preventivamente deliberato dall’organo amministrativo.
La norma trova applicazione anche alle società il cui esercizio non si chiude al 31 dicembre 2019, purché la relativa assemblea venga convocata entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale dovesse permanere lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19 (art. 106, c. 7, del CI).
Le misure volte ad agevolare l’adozione delle delibere dei soci
Il secondo e il terzo comma dell’Art. 106 del CI introducono strumenti tesi ad agevolare e semplificare le modalità di svolgimento dell’assemblea e, in generale, all’adozione delle delibere dei soci per le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici.
Le nuove disposizioni introducono novità sia per quanto attiene alla partecipazione all’assemblea, sia per quanto riguarda le modalità attraverso cui è consentita ai soci l’espressione del voto.
Partecipazione all’assemblea
È consentito a tutti partecipanti di prendere parte all’assemblea attraverso l’uso di mezzi di telecomunicazione.
La norma in commento fa espressamente salva la necessità che tali mezzi di comunicazione consentano che ciascun partecipante possa essere correttamente identificato, prendere parte alla discussione ed esprimere il voto.
Va notato che mentre le disposizioni relative alla partecipazione all’assemblea attraverso l’uso di mezzi che consentano il collegamento a distanza sono già parte del corpo di norme applicabili in materia di diritto societario (e già recepite da molti statuti sociali), una novità assoluta è la disposizione che consente al presidente dell’assemblea, da un lato, e al segretario o, quando necessario, al notaio, dall’altro, di prendere parte alla medesima riunione anche da luoghi differenti. Tale disposizione, oltre a rendere possibile lo svolgimento dell’assemblea e la redazione
del verbale a tutte quelle società in cui il segretario, da statuto sociale, è un soggetto determinato e determinabile e quindi non designabile di volta in volta tra i partecipanti alla riunione, sarà di estrema utilità per le società che, nei casi di cui all’art. 2447 c.c. per le società per azioni e all’art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata, dovranno ricorrere all’intervento del notaio per i necessari adempimenti.
Espressione del voto
Quanto all’espressione del voto da parte dei soci, il CI ha introdotto la possibilità che l’avviso di convocazione possa prevedere che sia ad essi consentito di fare uso di strumenti elettronici o per corrispondenza e che le società a responsabilità limitata possano ricorrere allo strumento della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, in deroga all’art. 2479, comma 4, c.c. e alle eventuali disposizione in senso contrario dello statuto sociale.
Sono espressamente richiamate dall’art. 106 del CI le disposizioni di cui agli articoli 2370, c. 4, c.c., 2479-bis, c. 4, c.c. e 2538, c. 6, c.c. in materia di svolgimento delle assemblee attraverso l’uso di mezzi che consentono il collegamento e l’espressione del voto a distanza.
Le disposizioni su elencate potranno applicarsi in deroga tanto alle disposizioni previste dallo statuto sociale quanto a quelle generalmente applicabili ai sensi del Codice Civile.
Anche tali misure saranno applicabili per tutte le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci che siano convocate entro il 31 luglio 2020, salva la possibile proroga delle stesse nell’eventualità di un prolungamento dello stato di emergenza.