Privacy e salute by design

Pubblicato in Persona e Danno il 28 marzo 2020

Abstract:

Nei giorni drammatici segnati dall’epidemia del covid-19 ci si chiede se il diritto alla privacy sia un ostacolo all’impiego e allo sviluppo di tecnologie al servizio della salute.

La protezione della privacy nelle tecnologie di tracciamento dipende non solo dalla garanzia che si evitino gli abusi ma ancor prima dal “disegno”, dall’impostazione del sistema. In generale, il quadro in cui devono operare le tecnologie della salute è la declinazione di principi fondamentali e non l’applicazione di cavilli o codicilli.

Si può proteggere la salute senza sacrificare la libertà e dunque anche la salvaguardia dei dati personali. Il tema vero non è pertanto “se” si possano adottare delle tecnologie idonee a proteggere la salute, ma “come” tali tecnologie debbano essere sviluppate e come debbano operare.

Emerge come il rispetto dei principi possa facilitare la spontanea adozione delle tecnologie disponibili, identificate come tecnologie di protezione e non di controllo sociale.

Se non sussiste un conflitto sotto il profilo tecnologico, esiste invece il rischio che nell’adozione delle decisioni in materia si trascuri la verifica del rispetto del principio di privacy by design; ossia che non si consideri indefettibile l’incorporazione della privacy nella tecnologia.

Nello scritto vengono illustrate le varie soluzioni tecnologiche richiamando non le specifiche norme ma i principi, a partire dal principio di privacy by design.

L’articolo integrale può essere letto qui:
https://www.personaedanno.it/articolo/privacy-e-salute-by-design-agostino-clemente