“Diffamazione, i social non sono esenti da responsabilità” – Daniela De Pasquale intervistata da Italia Oggi

Il Tribunale civile di Milano ha recentemente emesso una sentenza, in linea con le norme “Digital Service Package”, in cui ha condannato, per la prima volta in Italia, il social network Meta al risarcimento danni nei confronti di Snaitech, per non aver prontamente rimosso dei post «diffamatori».

La nostra partner Daniela De Pasquale, intervistata da ItaliaOggi sul tema, ritiene che questa sentenza confermi che si sia giunti «al tramonto del principio della net neutrality – evocato dai colossi del web sulla base della direttiva «e.commerce» CE 2000/31, secondo il quale gli Internet Service Providers sono semplicemente il tramite tra gli utenti e la rete e non rispondono dei contenuti caricati dagli stessi, sino a formale e circostanziata richiesta e, in alcuni casi, sino all’intervento di una pronuncia. Chi si occupa di questa materia lo sa: non è mai stato facile ottenere la rimozione da un social media di contenuti diffamatori. La decisione si fa dunque interprete di un mutato paradigma della responsabilità degli ISP, coerente con l’evoluzione giurisprudenziale nazionale e della Ue. Quando il DSA sarà efficace le piattaforme saranno destinatarie di numerosi obblighi e incoraggiate a dotarsi di strumenti atti a prevenire il caricamento di contenuti illeciti. E poi dovranno introdurre procedure snelle e trasparenti per la risoluzione di controversie onde ridurre la permanenza di condotte violative dei diritti. La sentenza del Tribunale di Milano, insomma, per me è l’ultima tappa di un percorso iniziato anni fa, con la creazione della categoria dei providers del cosiddetto «hosting attivo». E poi il tema del riconoscimento di una responsabilità omissiva derivante da diffamazione online non è nuovo per Facebook. Nel 2019 il Tribunale di Roma aveva condannato Facebook al risarcimento del danno per avere ritardato – pur essendone a conoscenza- la rimozione di contenuti lesivi del diritto d’autore ed all’onore e reputazione del danneggiato».

L’intervista completa è disponibile in formato PDF a questo link

Ughi e Nunziante nella classifica dei Migliori Studi Legali 2023 secondo Statista e il Sole 24 Ore

Su Il Sole 24 Ore, la classifica degli Studi Legali 2023, realizzata in collaborazione con Statista, azienda leader nelle ricerche su dati di mercato e di consumo.

Con orgoglio annunciamo che Ughi e Nunziante è stato selezionato, in particolare, per le categorie:
– Bancario e finanziario
– Contenzioso e arbitrato
– Corporate
– M&A e Restructuring
nonché per le aree di Milano e Roma.

Il merito di questo risultato va ai nostri professionisti e ai team di lavoro: #grazie !

Intelligenza artificiale, a rischio i segreti aziendali: come prevenire i data leaks

Su Agenda Digitale – Digital360, un articolo a firma dei nostri Daniela De Pasquale e Massimiliano Pappalardo sulla nuova minaccia delle AI: i data leaks, ossia la perdita di dati ed informazioni confidenziali.

L’intelligenza artificiale (AI) generativa è infatti atterrata come una meteora nelle nostre vite, portando con sé una gamma incredibile di nuove funzionalità e strumenti ma anche di rischi tutt’altro che trascurabili: dopo il pericolo di violazione del copyright, il potenziale manipolativo dei deepfake e la fallibilità dell’output di ChatGPT, ecco che i fatti di cronaca delle ultime settimane ci parlano di importanti data leaks, ulteriore conseguenza delle vulnerabilità sistemiche delle AI.

Ma come possiamo evitarli? E quali strumenti possiamo mettere in atto per proteggere i nostri dati personali?

Per leggere l’articolo completo cliccate qui.

Ughi e Nunziante con Imerys nella cessione a Gemica e Kmk Granit di un ramo d’azienda relativo agli impasti per le ceramiche

Ughi e Nunziante Studio Legale ha assistito il gruppo Imerys, leader mondiale di forniture minerali specialistiche per il settore industriale, nella cessione del settore degli impasti per le ceramiche alla newco New Spica S.r.l., costituita da Gemica S.r.l., società nazionale specializzata nella produzione di colori, e a Kmk Granit, società ceca di orientamento mondiale, presente nelle attività estrattive e nella lavorazione dei minerali, tra cui il feldspato, destinato al settore della ceramica.

A latere della cessione del ramo, sono stati conclusi degli accordi a lungo termine per la fornitura e lo stoccaggio delle materie prime.

Ughi e Nunziante ha assistito Imerys in tutte le attività connesse alla cessione con un team guidato dal Partner Giuseppe Coco.

Gli acquirenti sono stati assistiti da Francesca Falbo e Stefano Manara, partner dello studio legale torinese Falbo & Manara, e dall’avvocata Alice Meier, della sede di Praga di Rödl & Partner.

L’Italia impone condizioni di sicurezza nazionale all’accordo sugli elettrodomestici di Whirpool

Global Competition Review continua il suo studio sul “golden power” esercitato dal Governo Italiano.
Dopo l’approfondimento riguardante il blocco dell’investimento di un fornitore di servizi cloud sostenuto dalla Russia, la questione riguarda adesso l’esercizio, da parte del Governo, della legge sul golden power per autorizzare la vendita di una quota di maggioranza delle attività europee di Whirlpool nel settore degli elettrodomestici alla rivale turca Arcelik, a condizione, secondo quanto riferito, di adottare misure correttive volte a salvaguardare gli asset tecnologici, gli impianti di produzione e l’occupazione.
Già l’anno scorso il governo italiano si è appellato al golden power per annullare la vendita di una quota di un produttore di droni italiano a investitori cinesi di proprietà statale e per bloccare un investimento da parte di un produttore cinese di robot in un’azienda nazionale di robotica.
Il nostro Partner Filippo Mazza, intervistato sul punto da GCR, ha affermato che “il governo italiano ha probabilmente esaminato più di altri le operazioni legate alla Cina, perché negli ultimi anni le società cinesi hanno messo a segno molti investimenti. Ma ogni volta che un asset strategico italiano è al centro di una transazione, questa sarà soggetta alla revisione e all’autorizzazione del governo, indipendentemente dal Paese coinvolto”.

L’articolo completo è disponibile per gli abbonati al seguente link

Pseudonimizzazione e anonimizzazione alla luce di una recente sentenza del tribunale europeo. L’articolo di Agostino Clemente su Persona e Danno

Su Persona e Danno un articolo di Agostino Clemente in tema di protezione dei dati personali, alla luce della pronuncia del Tribunale dell’Unione Europea, n. 2023/219, dello scorso 26 aprile.

La recente decisione del Tribunale dell’Unione Europea (“TE”) 2023/219 del 26 aprile 2023 può fornire le coordinate per la valorizzazione delle procedure di pseudonomizzazione al fine di facilitare la circolazione e la condivisione di informazioni (originariamente) personali.
Quello che stabilisce il Tribunale è che i dati personali, che vengano adeguatamente pseudonimizzati prima di essere trasmessi, possono essere considerati anonimi per il destinatario a due condizioni:

  1. che questi non disponga delle informazioni necessarie per re-identificare le persone;
  2. che tale reidentificazione non sia ragionevolmente possibile (cfr. par. 101 della sentenza).

In tal caso, al trattamento del destinatario non sarebbe applicabile la disciplina dei dati personali.  Un tale principio andrebbe declinato secondo i parametri di ragionevolezza e probabilità, e ha implicazioni di rilevante portata.

Ad esempio, la prima concerne la disciplina del trasferimento e della condivisione dei dati al di fuori della UE. In molti casi, una soluzione al divieto di trasferimento potrebbe consistere nella pseudonimizzazione ad opera di entità non soggette all’autorità di Stati per i quali non sia stata adottata una decisione di adeguatezza della disciplina della protezione dei dati personali da parte della Commissione UE, a condizione che tali entità forniscano adeguate garanzie di indipendenza e assicurino di non consentire la reidentificazione degli interessati.

Un altro campo in cui la “pseudonimizzazione garantita” potrebbe operare è quello della profilazione controllata, ossia la profilazione effettuata sulla base delle informazioni selezionate fornite dagli interessati stessi, che potrebbero così beneficiare di una garanzia di anonimato nei confronti delle piattaforme che vogliano profilarli.

Ancora, la pseudonimizzazione con garanzia di anonimato potrebbe consentire la valorizzazione del Fascicolo sanitario elettronico e dell’Ecosistema dei dati sanitari, in funzione della digitalizzazione dei servizi sanitari e della telemedicina. I dati personali potrebbero essere conservati e criptati dalla piattaforma del ministero della salute, mentre i fornitori potrebbero trattare soltanto i dati pseudonimizzati.

C’è da augurarsi che il ministero voglia dare un indirizzo in questo senso.

L’articolo completo qui.

Deepfake, come potenziare gli anticorpi legali. L’articolo di Daniela De Pasquale e di Massimiliano Pappalardo su Agenda Digitale

Su Agenda Digitale – Digital360, un’analisi dei nostri Daniela De Pasquale e Massimiliano Pappalardo sui deepfake e su come tutelarsi secondo le normative vigenti nel nostro Paese.

Il fenomeno dei deepfake è complesso. Si tratta di materiale audiovisivo creato grazie a software di intelligenza artificiale i quali, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce.
I pericoli derivanti da un uso improprio di questo tipo di materiale possono essere gravi: si parla di immagini che potrebbero distruggere una reputazione, compromettere rapporti, mettere fine a carriere o, persino, indurre le vittime in momenti di fragilità a gesti estremi.
Ovviamente non tutti i contenuti audiovisivi generati con l’intelligenza artificiale sono illeciti, ma è comunque utile prendere in esame alcune ipotesi di utilizzi contrari alla legge.
La prima domanda da porsi è se il nostro ordinamento giuridico sia già provvisto dei necessari anticorpi per prevenire o, comunque, contenere l’abuso delle straordinarie possibilità che l’intelligenza artificiale generativa è in grado di offrire: la risposta, per quanto vi sia spazio per un miglioramento, è positiva.

L’articolo completo qui.